Il consenso informato in odontoiatria e in medicina estetica

Consenso informato

Aggiornare le slide del Corso per Office Manager significa ripassare puntualmente le norme, fare il punto sulle leggi e sull’evoluzione della giurisprudenza (sentenze chiave, decreti attuativi, circolari evoluzione e integrazione delle leggi esistenti ecc.) 

Relativamente al consenso informato, la legge di riferimento è la Legge 14 dicembre 2017 n. 219, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 2018. 

Cos’è il consenso informato

In sintesi, nel contesto medico il consenso informato è un’autorizzazione che il paziente deve necessariamente esprimere per ricevere il trattamento sanitario, previa adeguata informazione da parte del personale sanitario che propone il trattamento.

Il consenso informato è quindi un elemento chiave dell’attuale relazione medico paziente. Il riferimento all’attualità è dovuto al fatto che nel corso degli anni è cambiato notevolmente il modello di relazione. Fino agli anni ’60 era il medico che decideva per il bene del paziente, “in scienza e coscienza”. È solo nel corso degli anni che si è riconosciuto pienamente al paziente il diritto costituzionale dell’inviolabilità della libertà personale (art.2), insieme al diritto costituzionale di essere tutelato nella salute e nella libertà di scelta dell’essere curato (art.32). 

È il paziente che legittima il medico ad agire, attraverso l’acquisizione delle informazioni che gli consentono di capire lo scopo dell’intervento proposto, i benefici, i rischi prevedibili o disagi, la modalità e la durata del trattamento, i comportamenti collaborativi richiesti al paziente, le possibili conseguenze, le alternative possibili, e le conseguenze in caso di rifiuto al trattamento. Attraverso queste informazioni il paziente viene messo nelle condizioni di capire cosa deve affrontare, in che misura dovrà collaborare, per quanto tempo, quali saranno i benefici attesi e operare così una scelta consapevole. Si parla infatti di “alleanza terapeutica”, è un patto che medico e paziente stipulano in cui ognuno è chiamato a dare il meglio di sé nell’interesse di sé stesso e dell’altro. 

Il consenso alle cure è un atto medico e non può essere “presunto “ o “tacito”. È l’esito di un processo di informazione e deve essere personalizzato e documentato per iscritto o con registrazioni audio e/o video ed è compito della struttura sanitaria che stipula l’accordo di cura con il paziente vigilare sul flusso amministrativo e accertarsi che ogni paziente sia messo in condizioni di scegliere consapevolmente.

Per la medicina estetica bisogna prestare ancora più attenzione dell’informazione: essendo un trattamento “non necessario” ma importante per il benessere psicofisico del paziente che vi si sottopone, è particolarmente importante fornire le informazioni anche in termini di probabilità statistica di conseguire un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico. È importante informare sulle probabilità di rischio allergico ai componenti dei prodotti usati, sugli effetti collaterali immediati e temporanei del trattamento estetico, sui disagi e sulle ricadute temporanee sullo stile di vita oltre che ovviamente sullo scopo del trattamento, sui benefici attesi, sulla modalità e sulla durata del trattamento, sulle conseguenze e sulle alternative possibili, sui dati statistici noti, dando il tempo necessario al paziente di valutare e ponderare rischi e benefici. 

La mancanza di un’adeguata informativa incide sul diritto di autodeterminazione del paziente e si presuppone che in assenza di adeguate informazioni sui rischi e sulle probabilità di riuscita, la scelta del paziente avrebbe potuto essere diversa, avrebbe anche potuto scegliere di evitare il trattamento estetico. 

Di questo e di tutte le norme che impattano sul settore sanitario odontoiatrico parleremo nel 2° modulo del Corso per Office Manager che si terrà il 5-6 aprile a Verona.

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