Assicurazioni e risk management nelle attività sanitarie

Assicurazioni e risk management nelle attività sanitarie

È in corso un profondo cambiamento nella gestione delle attività sanitarie pubbliche e private. Al centro dei provvedimenti legislativi c’è la gestione della sicurezza delle cure.

L’obiettivo è di mettere gli esercenti le professioni sanitarie nelle condizioni di lavorare nel modo più sicuro possibile. Ambienti puliti, organizzati, livelli di sterilità garantiti da processi verificabili, disponibilità di materiali, rintracciabilità degli stessi, tecnologie funzionanti, linee guida e buone prassi note a tutti i livelli e applicate con rigore. Si distingue così l’operato del professionista dalle condizioni in cui la prestazione sanitaria viene erogata

Sembra argomento da sanità pubblica, da grandi organizzazioni e invece riguarda  anche la sanità privata. “La sicurezza delle cure è perseguita nell’interesse del singolo e della collettività“ recita il primo comma della Legge sulla responsabilità sanitaria nr. 24/2017. 

Che la legge stia lavorando in modo sistematico all’obiettivo “cure sicure” si evince dai provvedimenti legislativi emessi.
Nella  Legge  28 dicembre 2015, n. 208 al comma 538 si puntualizza: La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  Sistema sanitario  nazionale   perché   consente   maggiore   appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del paziente. Prosegue il comma 539: Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al  comma  538…. le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di  monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management) … 

La legge del 2015 può essere considerata il prodromo della Legge nr. 24  sulla Responsabilità Sanitaria (nota anche come Legge Gelli) – promulgata l’8 marzo 2017 – e che ha cambiato il paradigma della responsabilità sanitaria Il paziente  al centro di un sistema di cure sicure e gli esercenti la professione sanitaria a loro volta garantiti da un organizzato e responsabile governo del rischio clinico.

Le polizze assicurative per le strutture sanitarie

Il quadro giuridico si completa con la pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Nel definire i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, relativamente all’odontoiatria, il decreto, all’art. 4 comma 1 b)  stabilisce che per le strutture in cui si esercita l’attività odontoiatrica il  massimale debba essere non inferiore a € 2.000.000 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; e all’art. 4 comma 2 b) stabilisce che  per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il  massimale debba essere non inferiore a € 2.000.000 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro. 

E’ l’art. 7 dello stesso decreto che, al comma 2  chiude il cerchio iniziato nel 2015: Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all’esercizio dell’attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management di cui all’articolo 15, prevista dall’articolo 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Come adeguarsi all’attuale quadro legislativo?

    • Adeguare le coperture assicurative entro il 1° marzo 2026, ovvero entro 24 mesi dalla pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, 
    • Se si opta per la totale o parziale autoritenzione, (ovvero di misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera con assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura)  attraverso SIR (Self Insurance Retention), è necessario la messa a punto dei tetti delle franchigie e dei protocolli di gestione del rischio, obbligatoriamente stipulati tra le parti e volti a disciplinare i criteri e le modalità di gestione coordinata, liquidazione e istruzione del sinistro, nonché di valutazione del danno da risarcire. L’istituzione del fondo rischi e del fondo sinistri e dei criteri di interoperabilità, nonché la nomina del revisore o di un collegio sindacale deputato alla verifica della congruità dei fondi (art.13) e del Comitato di valutazione sinistri (proprio o in convenzione – art.15). 
    • Sensibilizzare tutti gli operatori, richiamati puntualmente nella Legge 8 marzo 2017 nr. 24 nell’art. 1 comma 3 (Alle attività di prevenzione del rischio messe  in  atto  dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è  tenuto a concorrere tutto il personale)alla gestione del rischio. 
    • Inserire nel Funzionigramma figure facenti funzioni di risk management, organizzando audit periodici di controllo.

La sanità è sempre più impegnativa, grazie al progresso tecnologico e all’innovazione. La sicurezza delle cure deve essere un valore condiviso di tutto il personale operativo. Diventando un valore condiviso gli adempimenti richiesti dalla Legge saranno vissuti e perseguiti nella consapevolezza di tutelare pazienti operatori e struttura.

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