Studi odontoiatrici: dal 20 aprile 2022 si assumono solo ASO qualificate

ASO qualificate

Il  percorso di qualificazione dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO) è stato lungo e travagliato. Nonostante il ruolo dell’assistente di studio odontoiatrico esista almeno fin dagli anni ’60, è solo nel 2018 che è stato formalmente riconosciuto dal Ministero della Salute (DPCM9 Febbraio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 80 del 6/4/2018) ed inserito nell’elenco degli operatori di interesse sanitario. 

Come per altre professioni era previsto che, dalla pubblicazione del decreto, ci fosse un periodo di “assestamento”. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, le regioni avrebbero dovuto recepire il decreto e provvedere ad emettere la normativa regionale che avrebbe regolamentato i corsi (art.14), entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, chi si trovava assunto ma non era in grado di dimostrare una esperienza lavorativa pari a 36 mesi negli ultimi 5 anni avrebbe potuto riqualificarsi beneficiando di crediti formativi (art.13 comma 2) e per 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto sarebbe stato ancora possibile assumere personale non qualificato, a patto che questo si qualificasse entro 36 mesi dalla data di assunzione. (art.13 comma 1). 

Facendo un po’ di conti, entro aprile del 2023 si sarebbero dovuti allineare tutti gli scenari: 

  • chi, alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) era in grado di dimostrare una esperienza anche non continuativa pari a 36 mesi si è qualificata ASO ex art. 11 soggetta all’obbligo di aggiornamento di 10 ore/anno.
  • chi alla data di entrata in vigore del decreto non era in grado di dimostrare i 36 mesi aveva l’opportunità di riqualificarsi 
  • chi era stato assunto dopo la data di entrata in vigore del decreto aveva tempo 36 mesi dalla data di assunzione per qualificarsi. 
  • Entro ottobre 2018 le regioni avrebbero recepito il decreto ed avrebbero avviato i corsi di formazione abilitante. 

Ad oggi, ogni regione dovrebbe avere diversi corsi attivi per dare risposta al fabbisogno di personale qualificato per le strutture odontoiatriche. 

Cos’è successo invece? 

Regioni

  • Alcune  regioni e province hanno recepito con notevole ritardo il decreto (ecco di seguito una tabella riassuntiva per data di approvazione del decreto) 
  • La pandemia da Covid 19 ha reso necessaria una prima proroga ( Repertorio atti CSR -Conferenza Stato Regioni – del 7 maggio 2020) di 12 mesi dell’art.13
    • Prorogato il termine di assunzione di personale non qualificato ( concesso fino ad aprile 2021) 
    • Prorogato il termine per le riqualifiche del personale assunto privo dei 36 mesi ( concesso fino ad aprile 2021) 
  • Il perdurare della pandemia ha reso necessaria una seconda proroga dell’art.13, promossa il 17 giugno del 2021 
    • Prorogato il termine di assunzione di personale non qualificato ( concesso fino ad aprile 2022) 
    • Prorogato il termine per le riqualifiche del personale assunto privo dei 36 mesi ( concesso fino ad aprile 2022).

Com’è lo scenario attuale? 

Molte assistenti di studio odontoiatrico che alla data di entrata in vigore del decreto erano in possesso di 36 mesi di esperienza maturata negli ultimi 5 anni, non sono in grado di dimostrarlo secondo i criteri stabiliti dalla normativa (art. 11 comma 1 “hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di  Assistente  alla  poltrona”).

Molte ASO che alla data di entrata in vigore del decreto non avevano maturato i 36 mesi di esperienza non si sono riqualificate beneficiando del riconoscimento dei crediti perché le regioni non avevano pronti i corsi, alcune perché male informate (a molte è stato detto che avrebbero potuto continuare a fare l’ASO beneficiando di un contratto come CSO Coordinatore di Settore Odontoiatrico, contratto stipulato dal Sindacato datoriale ANDI con CISL CGIL UIL). 

Le persone prive di qualifica assunte dopo aprile 2018, che intendono fare l’ASO dovrebbero essere già iscritte al corso di qualifica, considerato che il corso dura al massimo 12 mesi.

Le persone prive di qualifica, assunte dopo lo scadere dei termini del DPCM grazie alle proroghe, hanno ancora diverso tempo prima di ottenere la qualifica. Salvo novità alla volta di aprile 2025 tutte le ASO presenti sul mercato dovrebbero essere qualificate o riqualificate. 

Per le assistente di studio odontoiatrico che alla data di entrata in vigore del decreto non erano in grado di dimostrare i 36 mesi secondo i criteri del decreto, è in vista l’approvazione di una importante modifica al decreto attuale, che apre a 10 anni retroattivi  (anziché 5 come adesso)  il termine entro il quale le Aso possono calcolare i 36 mesi di esperienza, e introduce nuovi criteri per la dimostrazione del possesso dei requisiti, facendo sì che sia più semplice dimostrare di avere svolto mansioni riconducibili a quella dell’assistente di studio odontoiatrico attingendo al bisogno, anche alla documentazione sulla sicurezza sul lavoro.

ASO

E il Collaboratore di Settore Odontoiatrico?

Il Collaboratore di Settore Odontoiatrico, il cui acronimo di dubbio gusto è CSO, è un’invenzione tutta sindacale che aveva come obiettivo (credo) quello di ridurre la formazione ai minimi termini. 

Mentre il profilo professionale dell’ASO è stato istituito dal Ministero della Salute, è stato riconosciuto dallo Stato con un DPCM ed è inserito tra gli operatori di interesse sanitario presenti sul sito del Ministero della Salute, è correlato al quadro europeo delle qualifiche professionale (EQF 3° livello ) ed ha identificato precisamente le competenze ed i 4 processi caratterizzanti dell’ASO, ha un percorso di  formazione abilitante (infatti è previsto un esame finale  davanti a una commissione che rilascia la qualifica abilitante), il CSO è un accordo sindacale, stipulato tra il sindacato dei datori di lavori (ANDI) con i sindacati FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS e CONFPROFESSIONI che ancora oggi non ha ”uno specifico percorso formativoper ottenere le “adeguate competenze” di cui si parla nell’accordo sindacale firmato da ANDI il 12 dicembre del 2018. 

Nello stesso accordo ANDI scrive che sia corretto collocare al IV° livello le ASO “che svolgono mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” (ASO ex art. 11), al IV° super le ASO con almeno 24 mesi nello svolgimento di mansioni tipiche del IV° livello (mansioni d’ordine a lavoratori con autonomia esecutiva con specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite tramite specifici  percorsi formativi) e al III° Livello le ASO che abbiano svolto per almeno 24 mesi attività tipiche del III° livello ovvero “attività che comportano l’uso di particolari strumenti e sistemi informaticii per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali, con mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compreso il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”. 

Nel IV° livello, sempre nello stesso accordo, “viene inserita la figura del collaboratore di settore odontoiatrico, che sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo”. 

Funzioni di supporto alle attività tipiche dell’odontoiatra: non credo siano  le attività di supporto identificate dal DPCM ASO perché sono le attività tipiche dell’ASO (che da aprile  2018 si possono svolgere dopo aver frequentato il corso di 700 ore di formazione abilitante) . Quali altre attività restano in uno studio odontoiatrico oltre a quelle previste nel DPCM? 

Qual è lo scenario futuro? 

Da oggi non si possono più assumere persone non qualificate per fargli fare il lavoro  dell’ASO. Quindi se avete bisogno di qualcuno che provveda al processo di sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili o alle procedure di disinfezione dell’ambiente, o altre mansioni previste nel DPCM, potete assumere solo ASO qualificate o ASO ex art. 11. Da capire se si possono assumere operatori sociosanitari che hanno una formazione con competenze nel campo della decontaminazione disinfezione e possono essere impegnati in ambito pubblico nelle centrali di sterilizzazione in supporto all’infermiere responsabile, (nel caso degli studi dentistici potrebbero svolgere l’attività di sterilizzazione dei dispositivi medici il cui responsabile è l’odontoiatra) oppure infermieri a cui dare in carico la centrale di sterilizzazione. Credo che solo queste persone abbiano  i requisiti per svolgere il processo di lavoro B descritto nel DPCM ASO. Lo stipendio medio di un OSS è di circa € 1.300,00 al mese mentre quello di un infermiere va da € 1.650,00 a € 3.000,00 (fonte: talent.com) 

Quali sono le responsabilità dei datori di lavoro che assumono personale non qualificato? 

Le strutture odontoiatriche che insistono sul territorio italiano sono: 

  • studi privati autorizzati all’erogazione di prestazioni sanitarie odontoiatriche in cui la responsabilità è del medico odontoiatria
  • strutture sanitarie autorizzate in cui la responsabilità degli operatori è del direttore sanitario e dell’amministratore della società.

Il professionista che da domani assume una persona non qualificata e la inquadra come ASO, dovrà rispondere di questa decisione in caso di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro, perché ha inquadrato e adibito a mansioni tipiche dell’ASO una persona priva di qualifica, per le quali la legge prevede una formazione abilitante. Questo, anche se provvede tempestivamente alla formazione di 16 ore per lavoratori impiegati in attività classificate a rischio alto, e se provvede alla sorveglianza sanitaria prevista per le categorie di lavoratori esposti a specifici rischi. Non sono un legale e non so se tecnicamente svolgere le mansioni dell’Aso senza esserne qualificati si configura come ”abuso di professione”, so però che in caso di infortunio sul lavoro o in caso di danno involontario al paziente, il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere della sua scelta di assumere e adibire a mansioni per le quali è prevista una formazione abilitante un operatore non qualificato. 

Il direttore sanitario è la figura garante per gli utenti  per gli operatori della struttura, egli deve essere informato di ogni assunzione e cessazione che la società delibera, perché uno dei suoi compiti è la verifica dei titoli e delle competenze necessarie per le singole attività. Quindi anche se è l’amministratore della società che assume la persona priva dei requisiti previsti per legge, il Direttore sanitario che la incarica di svolgere mansioni tipiche dell’ASO, può essere coinvolto in caso di controlli o nel caso in cui il dipendente abbia un infortunio sul lavoro o peggio ancora abbia una condotta tale da arrecare danno a un paziente. 

Per l’amministratore della società proprietaria della struttura le cose possono essere ancora più complicate perché i profili di rischio si complicano. L’autorizzazione sanitaria prevede che gli operatori della struttura sanitaria siano in possesso dei requisiti previsti per legge, assumere personale non qualificato facendogli svolgere le mansioni tipiche dell’ASO espone l’amministratore della società all’applicazione del decreto legge 231 che è un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società e degli enti,  per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; o da persone fisiche che esercitano la gestione e il controllo delle società che si aggiunge alla responsabilità (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato.

Si profila un bel guaio per il comparto odontoiatrico: c’è bisogno di forza lavoro e non ci sono ASO qualificate e non si possono assumere ASO non qualificate. 

Le ASO ex art. 11 saranno ricercate dagli studi in quanto uniche autorizzate a svolgere le mansioni, le ASO in corso di qualifica saranno trattenute negli studi in cui prestano il tirocinio, le ASO neo-qualificate troveranno lavoro tempestivamente. 

Adesso è fondamentale far conoscere l’esistenza del ruolo dell’ASO al di fuori del comparto odontoiatrico, i giovani di 16/17 anni devono sapere che possono impegnarsi in una formazione abilitante e ottenere la qualifica di ASO per entrare in mondo professionale molto stimolante con mille sfaccettature.

Gli Enti di formazione di ogni regione devono organizzare i corsi di formazione abilitante ASO, gli studi dentistici devono candidarsi come studi che ospitano i tirocini, i tutor e coloro che si occupano di orientamento professionale dei giovani studenti delle superiori devono sapere che esiste anche il ruolo dell’Aso con la sua formazione abilitante ed i giovani vanno sensibilizzati ad un ruolo che può dare loro grandi soddisfazioni. 

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