Vaccini anti Covid-19. Cosa cambia per gli operatori della sanità?  [Parte 1] 

covid-19 obblighi del datore di lavoro

Gli “operatori della sanità” svolgono il proprio lavoro entrando in contatto con persone potenzialmente infette. Si tratta di medici, infermieri, ostetriche, riabilitatori (logopedisti e fisiatri solo per citarne alcuni) tecnici dell’area diagnostica (optometrista, radiologi ..) tecnici dell’area assistenziale (ortopedico, igienista dentale, dietista) assistenti sanitari e tutti gli operatori di interesse sanitario (massofisioterapista, massaggiatore, ottico, operatori socio sanitari e assistente di studio odontoiatrico).

Sono di imminente arrivo i vaccini anti Covid -19 e si inizia a vedere un po’ di luce al termine di questo lungo tunnel.

Entro il prossimo autunno – secondo alcune previsioni – saranno vaccinati quasi tutti gli italiani; sui mass media tornano parole come “immunità di gregge” (che per essere tale deve però raggiungere il 95% della popolazione).

Fino a ieri baciavamo guance semi sconosciute, stringevamo mani senza remore, toccavamo pulsanti di ascensori, maniglie e corrimani senza indugi… nel futuro saremo ancora così “espansivi e fiduciosi” ? 

Fino a ieri gli eventi più cool e significativi muovevano le masse, dai concerti agli spettacoli teatrali, dagli eventi sportivi negli stadi e nei palasport ai parchi di divertimento; fino a ieri  “fare la coda per entrare” era indice di un luogo prestigioso e ambito…  prossimamente valuteremo ancora con gli stessi parametri ciò che è “prestigioso”?  O forse diventerà prestigioso essere in un ambiente “protetto” che garantisca la pulizia e la sicurezza dell’aria? 

Cosa cambierà per tutti i lavoratori, in particolar modo per gli operatori sanitari?

Per rispondere a questa domanda riporto l’attenzione all’articolo “Covid-19 attenzione alla qualità dell’aria” sulla Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020, in cui l’Europa classificava il SARS COV 2 (il virus responsabile della Pandemia da Covid-19) a livello di rischio 3. La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 24 novembre 2020 e così è stato. 

L’Italia, nel Decreto-legge  9 novembre 2020  n. 149 all’art. 17 “Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008” ha sostituito  gli allegati XLVII e XLVIII decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 con i nuovi allegati che integrano la Direttiva Europea. 

L’allegato XLVII del Testo Unico 81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro è l’allegato delle misure di contenimento in base al rischio. In tutti i luoghi di lavoro il datore di lavoro deve eseguire la valutazione dei rischi presenti sull’ambiente di lavoro. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro mappa 13 tipologie di rischio che possono essere presenti su un luogo di lavoro e vanno valutati tutti: 

  1. Lavori in quota
  2. Esposizione al rumore
  3. Esposizione all’amianto 
  4. Esposizione a campi elettromagnetici 
  5. Atmosfere esplosive
  6. Agenti fisici (tra cui i videoterminali) 
  7. Microclima
  8. Rischio incendio 
  9. Rischio elettrico 
  10. Rischio chimico 
  11. Esposizione agenti biologici 
  12. Interferenze
  13. Stress da lavoro correlato 

Il datore di lavoro deve valutare l’ambiente di lavoro e:

  • rilevare il livello di rischio esistente in base a queste tipologie di rischio
  • valutare il contesto di lavoro in base alle mansioni affidate ai lavoratori e rilevare il livello di rischio esistente
  • adottare le misure di prevenzione e protezione
  • valutare con particolare attenzione il rischio specifico a cui i lavoratori sono esposti durante le loro mansioni. 

Lavoratori esposti a rischio biologico (come gli operatori sanitari)

Si fa riferimento all’elenco degli agenti biologici classificati nell’allegato XLVI del titolo X del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In base ai virus  batteri parassiti e funghi con i quali il lavoratore entra in contatto durante l’attività lavorativa (classificati in Gruppo 1- 2 – 3 o 4 ) si applicano le misure di protezione e prevenzione e  si scelgono i Dispositivi di Protezione individuale. 

La classificazione dei virus, batteri, parassiti e funghi stabilisce il livello di rischio dell’agente patogeno per la comunità e per il lavoratore.

  • Gruppo 1: microorganismi che hanno una bassa probabilità di rischio di infettare la comunità (rischio collettivo) e la persona (rischio individuale); ceppi non patogeni dell’escherichia coli, salmonella, streptococchi solo come esempio.
  • Gruppo 2:  microrganismi che hanno una bassa probabilità di rischio  di infettare la comunità, ma una moderata probabilità di rischio  di infettare l’individuo (Cytomegalovirus, Herpes simplex virus tipi 1 e 2, morbillo parotite, epatite A poliomelite, AIDS) e per i quali  vi sono  disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci. 
  • Gruppo 3:  microrganismi che hanno una moderata  probabilità di rischio di infettare la comunità, ma una elevata probabilità di rischio di infettare l’individuo (Mycobacterium tuberculosis, Morbo di Creutzfeldt-Jakob, Virus dell’epatite non ancora identificati, Virus della rabbia, Herpesvirus simiae (B virus) Febbre gialla…) e per i quali  vi sono  disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci.
  • Gruppo 4  microrganismi patogeni che hanno una elevata probabilità di rischio di infettare la comunità e la persona (Virus Ebola, Morbillivirus equino) e per i quali non sono disponibili efficaci misure di protezione o di cura. 

A ciascun gruppo di rischio devono corrispondere adeguate misure di sicurezza.

Alle  norme generali (non si mangia e non si beve dove si manipolano agenti infetti, si rispettano le norme igieniche, divieto di reincappucciamento degli aghi, manipolazione appuntiti con misure di protezione, adozione dei guanti e dei DPI adeguati) va aggiunta la valutazione dell’aerosol (di dispersione o di condensazione) e se l’aerosol è contaminato, va trattata anche l’aria per contenere il rischio di dispersione e di contaminazione attraverso l’aria.  

L’uso di filtri HEPA ha reso possibile il controllo meccanico delle particelle e dei virus presenti nell’aria in modo molto efficace, tanto da riuscire ad ottenere diversi livelli di sicurezza microbiologica fino alle camere bianche.  

Ed ecco che si ritorna agli allegati XLVII e XLVIII appena modificati. Se la valutazione del rischio rileva il rischio di esposizione a microorganismo patogeni di classe 3 in modo specifico, si applicano le misure di contenimento dell’allegato XLVII dove si specifica che «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della valutazione del rischio non indichino il contrario.”

Quindi o il datore di lavoro è in grado di dimostrare che eventuali misure diverse da quelle previste nell’allegato XLVII sono efficaci nel contenimento della dispersione di agenti infettivi del gruppo 3 o rischia di vedersi contestare di aver messo a rischio la salute dei lavoratori e della comunità. 

Ricapitoliamo il filo che unisce tutti questi aspetti: 

I lavoratori a contatto con agenti biologici i lavoratori sono soggetti per legge a sorveglianza sanitaria. Questo comporta nomina del Medico Competente il quale provvede alle visite periodiche ed alle indicazioni sulle vaccinazioni opportune. 

Se si lavora a contatto con agenti biologici si devono adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione possibili e gestire il rischio residuo dell’operatore individuando i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale Idonei), per i quali deve essere fatta adeguata informazione. 

Ai datori di Lavoro delle strutture sanitarie, si applica l’art. 274 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro ( art. 274 Decreto Legge 81/08 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie) che al comma 3 specifica: nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.

Gli ambienti in cui lavorano gli operatori sanitari dovranno valutare la probabilità di contrarre il Covid-19, l’entità dell’eventuale danno conseguente (basso se l’operatore sanitario sarà vaccinato, alto se l’operatore sanitario non sarà vaccinato) e stabilire di conseguenza il livello di rischio dell’ambiente del contesto e della mansione. In base a questo calcolo si applicheranno le misure di sicurezza dell’Allegato XLVII.

(segue qui)

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